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TEMPO REALE
LEGGE 183/2011 ART. 15 Il potere sostitutivo è in capo al Sindaco
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Richiesta
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati DEVE SEMPRE ESSERE SOTITUITA dalla presentazione di autocertificazione o da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; per la Pubblica Amministrazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà.
Dall'1 gennaio 2012, i certificati rilasciati dal Pubblica Amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazone o ai privati gestori di pubblici servizi".
COSTI DEI CERTIFICATI
I certificati anagrafici sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo (tranne i casi di esenzione previsti dalla legge) e dei diritti di segreteria:
- certificati anagrafici in bollo: € 16,00 di marca da bollo + € 0,52 per diritti di segreteria
- certificati anagrafici esenti da imposta di bollo: € 0,26 per diritti di sereteria
- certificati di stato civile: rilascio esente da diritti
VALIDITA' DEI CERTIFICATI
Validità illimitata per i certifiati non soggetti a modificazioni (certificati di nascita, matrimonio, morte...) mentre per tutti gli altri certificati, la validità è di 3 mesi dalla data di rilascio, salvo specifiche norme che ne prevedano una validità superiore.
Certificati rilasciabili:
Le certificazioni possono essere richieste dall'interessato o da un componente della famiglia. Possono altresì essere richieste da chiunque previa identificazone del richiedente e compilazione di una domanda scritta.