Informazioni
Legge 20 maggio 2016, n° 76 - commi da 36 a 65
Istanza di parte
Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016, n° 76, "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n° 118 del 21 maggio 2016.
Chi può costituire una convivenza di fatto
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni che:
e che intendono fare registrare volontariamente l'esistenza tra loro di una Convivenza di Fatto e, tramite notaio oppure avvocato, l'eventuale stipula di un contratto di convivenza relativo ai rapporti patrimoniali.
Il notaio o l'avvocato che provvede alla stipula del contratto di convivenza o all'autentica della scrittura privata, deve trasmetterla all'Anagrafe del Comune di residenza degli interessati entro 10 giorni dalla stipula, al fine dell'opponibilità ai terzi degli accordi patrimoniali in esso contenuti e dell'eventuale scelta del regime di comunione dei beni.
La stabile convivenza, dice la legge, viene accertata verificando l'iscrizione anagrafica e richiede quindi l'iscrizione nello stesso stato di famiglia, la cui competenza è dell'Anagrafe.
L'Ufficiale d'Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.
Come dichiarare una convivenza di fatto
Gli interessati devono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo allegato) unitamente alle copie dei documenti d'identità in corso di validità.
Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti della convivenza di fatto.
Come inoltrare la dichiarazione
La dichiarazione può essere inoltrata:
Può presentarsi anche solo un componente della convivenza di fatto purché in possesso della fotocopia del documento di identità del componente assente.
Scioglimento di una Convivenza di Fatto
Le parti possono comunicare al Comune lo scioglimento della convivenza di fatto (modulo allegato) in qualsiasi momento e con le stesse modalità della richiesta di registrazione, anche permanendo la coabitazione e l'iscrizione anagrafica.
Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà ad inviare all'altro componente una comunicazione.
Sottoscrizione di un Contratto di Convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in Comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve:
In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme ed attestare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico
Queste caratteristiche formali sono da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione del contratto di convivenza.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall'avvenuta stipula tramite le modalità sopra indicate per inoltrare la dichiarazione, indicando all'oggetto "Contratto di Convivenza di fatto".
Risoluzione del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza si risolve in caso di:
Dove rivolgersi
Ufficio Anagrafe
Piazza caduti di Nassiriya 3, 24062 Costa Volpino, BG