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ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

La cittadinanza è la condizione della persona fisica alla quale l'ordinamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.

La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza per il quale è italiano il figlio nato da padre italiano e/o da madre italiana.

I cittadini stranieri, residenti legalmente in Italia, possono richiedere l'acquisto della cittadinanza nei casi sotto indicati.

Cittadinanza a straniero residente, discendente da avo italiano (Jure sanguinis)    (art. 1 e 4 legge 91/1992)

Il cittadino straniero, residente legalmente in Italia, discendente da avo cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana con istanza (in bollo) indirizzata al sindaco del comune di residenza.

I residenti all'estero devono rivolgersi al consolato italiano competente per territorio.

Alla domanda devono essere allegati:

  • estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero
  • atti di nascita relativi agli ascendenti del richiedente
  • atti di matrimonio dell'avo emigrato e di tutti i discendenti
  • atti di morte dell'avo emigrato e di tutti i discendenti
  • certificato rilasciato dall'autorità dello Stato estero che attesta la non naturalizzazione straniera dell'avo emigrato e la data dell'eventuale naturalizzazione

Gli atti di nascita, matrimonio e morte devono essere in testo integrale con le eventuali annotazioni/correzioni presenti negli atti.

I documenti formati da autorità straniere devono essere tradotti ed eventualmente legalizzati o apostillati a norma di legge.

Ulteriori documenti possono essere richiesti dall'ufficio per gli accertamenti prescritti dalla legge.

Riconoscimento mantenimento ininterrotto della cittadinanza italiana (Sentenza Corte Cotituzionale n° 87 del 16.4.1975-Circ. M.I. n° K.6.1 dell'8.1.2001)

Tutte le donne che hanno contratto matrimonio con cittadino straniero dopo l'1.1.1948, e per effetto di tale matrimonio "senza concorso di volontà" hanno perduto di conseguenza la cittadinanza italiana (art. 10 c.3 L. 555/1912), possono avvalersi della circ. n° k.60/2001, presentando istanza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, o al Consolato Italiano se residente all'esero.

Alla domana devono essere allegati:

  • attestazione del Consolato straniero in Italia che confermi il possesso della cittadinanza per effetto automatico derivante dal matrimonio con cittadino straniero
  • fotocopia del documento d'identità.

Se esistono figli maggiorenni, nati dopo il 1° gennaio 1948, ognuno di loro, se lo desidera, dovrà presentare istanza del possesso della cittadinanza italiana "jure sanguinis" ai sensi dell'art. 1, comma 1 della L. 91/1992.

Se i figli fossero minorenni, è la madre stessa che li indicherà nell'istanza affinché anche a loro possa essere riconosciuto il possesso della cittadinanza.

Cittadinanza per filiazione di straniero maggiorenne (art. 2 comma 2, Legge 91/1992)

Il cittadino straniero maggiorenne, se riconosciuto da cittadino italiano, può, entro un anno dalla data del riconoscimento, dichiarare di voler acquistare la cittadinanza italiana.

L'acquisto è efficace dal giorno successivo a quello in cui è stata resa la dichiarazione.

L'interessato deve esprimere la volontà di divenire cittadino italiano con dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza o presso il Consolato Italiano competente per territorio.

Alla domanda vanno allegati:

  • atto di nascita legalizzato e tradotto a norma di legge
  • atto di riconoscimento
  • certificato di cittadinanza del genitore
  • ricevuta di versamento del contributo governativo di € 200.

Cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano (art. 5 legge 91/1992)

Può presentare la richiesta il coniuge straniero (o apolide) di un cittadino italiano quando, dopo il matrimonio:

  • risieda legalmente in Italia da almeno 2 anni
  • se residente all'estero, dopo 3 anni dalla data di matrimonio

CONDIZIONE:  che non sia intervenuto lo scioglimento del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

I termini di cui sopra sono ridotti della metà in presenza di figli minori nati dai coniugi.

Cittadinanza per residenza in Italia (art. 9 legge 91/1992)

Può presentare la richiesta:

  • il cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 4 anni;
  • lo straniero extracomunitario, che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 10 anni
  • il cittadino straniero, il cui genitore, o ascendente in linea retta di secondo grado, è cittadino italiano per nascita o è nato nel territorio della Repubblica e vi risiede legalmente da almeo 3 anni
  • un apolide o rifiguato politico, che risiede nel territorio italiano da almeno 5 anni
  • lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente l'adozione
  • lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano.

Documenti da presentare per la richiesta di cittadinanza per residenza e per matrimonio in Comune:

I cittadini comunitari devono allegare:

  • estratto dell'atto di nascita, completo di tutte le generalità
  • in caso di impossibilità: attestazione rilasciata dall'Autorità Diplomatica consolare italiana nel paese d'origine, contenente le esatte generalità, paternità e maternità.

I cittadini extracomunitari devono allare:

  • estratto di nascita
  • certificati penali del paese d'origine e degli eventuali paesi terzi di residenza, tradotti in lingua italiana e legalizzati dalle Autorità Diplomatiche consolari italiane nel paese d'origine.

Il decreto di concessione della cittadinanza NON ha effetto se la persona cui si riferisce non presta giuramento presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, entro 6 mesi dalla notifica del decreto stesso.

Per prestare giuramento l'interessato deve presentare all'Ufficio dello Stato Civile:

  • il decreto di concessione della cittadinanza italiana
  • verbale di notifca
  • passaporto in corso di validità
  • eventuali atti di stato civile legalizzati e tradotti a norma di legge.

Acquisto della cittadinanza italiana da parte di straniero nato in Italia, che ha risieduto in Italia fino al compimento del 18° anno di età

L'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n°91 recita testualmente: "Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza itaiana entro un anno della suddetta data".

Per rendere operativa tale forma di acquisto è necessario rendere apposita dichiarazione con la quale si manifesta la volontà di volr acquistare la cittadinanza italiana.

Chi può rendere la dichiarazione

La dichiarazione sopracitata può essere resa da tutti coloro che siano nati in Italia e sano stati residenti in un cmune italiano legalmente ( in possesso di regolare autorizzazione al soggiorno ed iscrizione anagrafica) e senza soluzione di continuità dalla nascita fino alla maggiore età. non è necessario produrre documenti, ma è sufficiente presentarsi muniti del passaporto straniero o di altro documento di riconoscimento.

La dichiarazione

Deve essere resa dopo il compimento del 18° anno di età e prima del compimento del 19°, dinnanzi all'ufficiale di stao civile il quale, dopo aver verifcato d'ufficio che il dichiarante è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, trasmetterà la pratica al sindaco ai fini dell'emissione dell'attestazione di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana.

Riacquisto della cittadinanza (art. 13 legge 91/1992)

Il riacquisto della cittadinanza italiana può avvenire a seguito di dichiarazione resa dall'interessato press o l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o presso il Consoltato Italiano se residente all'estero; in quest'ultimo caso l'efficacia della dichiarazione è subordinata al rientro in Italia entro 1 anno dalla dichiarazione.

E' previsto, altresì, un riacquisto automatico, seppur guidato dalla volontà dell'interessato, trascorso un anno dall'iscrizione anagrafica.

Trattandosi di pratiche complesse è opportuno presentarsi previo appuntamento.

Ulteriori informazioni in merito potranno essere acquisite presso la Prefettura o consultando il sito del Ministero dell'Interno (settore cittadinanza).

DOVE RIVOLGERSI

Ufficio Demografico e statistico

Informazioni

Termini di conclusione:

Entro 30 giorni dalla data di consegna da parte del cittadino del decreto di concessione della cittadinanza italiana all'Ufficio dello Stato Civile Il potere sostitutivo è in capo al Sindaco pro tempore. Per la pratica di cittadinanza Jure sanguinis il termine di conclusione del procedimento è di 180 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda da parte degli interessati che risultino iscritti regolarmente nell’anagrafe della popolazione residente. (Delibera di G. C. N° 153 del 26/11/2020)

Normativa di riferimento:

Legge 5 febbraio 1992, n° 91 Legge 14 febbraio 2000, n° 379 Il potere sostitutivo è in capo al Sindaco

Modalità di avvio:

Istanza di parte