Informazioni
60 gg.
Art. 1, commi 161 e 162, Legge n. 296/2006 Art. 1, comma 792 e seguenti , Legge n. 160/2019
Provvedimenti accertativi
Istanza d'ufficio
Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
Ai sensi dell'art. 1, comma 792 se seguenti della L. 160/2019, a partire dal 1° gennaio 2020 gli avvisi di accertamento relativi ai tributi e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, nonchè il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, diventano titoli esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale.