Informazioni
60 gg.
Art. 4 D.Lgvo n. 23 del 14.03.2011
Istanza d'ufficio
L'imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti, non residenti , che pernottano nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Costa Volpino, come definite dalla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. Entro il 31 luglio di ogni anno il gestore dichiara al Comune il numero dei pernottamenti relativi al primo semestre, entro il 31 gennaio devono essere dichiarati i pernottamenti relativi al secondo semestre dell'anno precedente.