Informazioni
30 GG
Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni (L. 15/2005)
comunicazione telefonica e/o mail dell'avvenuta predisposizione della copia richiesta
Silenzio assenso
Richiesta
Il cittadino ha il diritto di accesso agli atti amministrativi (delibere, determine, ordinanze, contratti, regolamenti ecc.)
Tutti gli atti formati dall'amministrazione comunale sono infatti pubblici, salvo quelli considerati segreti da una norma di legge e quelli ricadenti nella categoria di atti riservati, in quanto la loro diffusione potrebbe pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
L'accesso si estende ai documenti richiamati o allegati agli atti, fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di non esibire quelle parti la cui conoscibilità comporta una potenziale violazione del diritto alla riservatezza di terzi.
L'istanza di accesso relativo al rilascio di copie deve essere motivata, datata e firmata dal richiedente con l'indicazione degli estremi dell'atto di cui si richiede la copia e la consegna può essere subordinata soltanto al rimborso del costo di riproduzione, eccetto diverse disposizioni (bolli
ecc.)