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AMMISSIONE AD ASSEGNO MATERNITA'

 

E’ un assegno che spetta, per ogni figlio/a nato/a alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

ll/la minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

Chi può richiedere il beneficio

Può richiedere il beneficio la madre del/la bimbo/a, perentoriamente entro 6 mesi dalla data del parto o dell’ingresso in famiglia del minore in adozione o in affidamento preaddotivo.

La richiedente, per beneficiare dell'assegno, deve avere il/la  bambino/a nella propria scheda anagrafica, convivere effettivamente con lui/lei;

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

La domanda per l’assegno può essere presentata dalle donne che non percepiscono l’indennità di maternità erogata dall’INPS (o da altri enti previdenziali) né alcun trattamento economico (retribuzione) da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità.

Inoltre posso richiedere l’assegno le donne che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).

Possono richiedere l'assegno anche le madri di:

  • bambini in affidamento preadottivo;
  • bambini ricevuti in adozione senza affidamento. In tali casi i minori non devono aver superato i 6 anni di età al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento. Per gli affidamenti e le adozioni internazionali, i minori non devono, invece, aver superato la maggiore età;
  • neonati riconosciuti dalla sola madre.

Per l’anno 2020 L’importo dell’assegno è pari a € 1.740,60.

Nel caso in cui, tuttavia, si sia beneficiato di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno, il contributo spetta per la quota differenziale.

In tal caso si dovrà dichiarare l'intero importo che sarà percepito durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sia nei 2 mesi precedenti il parto, sia nei 3 mesi successivi.

Per poter presentare domanda bisogno trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • cittadino italiano o di stato membro dell’Unione Europea;
  • cittadino titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo UE ovvero coniugato con cittadino italiano o cittadino di stato membro dell’Unione Europea;
  • cittadino rifugiato politico;
  • apolide;
  • titolare di permesso per protezione sussidiaria;
  • cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal Dlgs 40/2014;
  • cittadino titolare di permesso di soggiorno per “motivi familiari”;
  • cittadino che abbia soggiornato legalmente almeno due stati membri e i suoi familiari e superstiti (art. 12 comma 1 lettera e della direttiva 2011/98/UE).
  • cittadino di paesi terzi regolarmente soggiornante nel territorio italiano, con un permesso di soggiorno che, ai sensi dell’art. 3 paragrafo 1 lettera b della direttiva europea 2011/98, consente di esercitare una attività lavorativa;

ulteriori requisiti di accesso sono:

  1. residenza nel territorio dello Stato al momento della nascita del/lla figlio/a o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica di un/una minore ricevuto/a in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
  2. residenza nel Comune di Costa Volpino al momento della presentazione della richiesta;
  3. i figli minori devono essere iscritti nella stessa scheda anagrafica del/della richiedente, per tutto il periodo dell’erogazione dell’assegno;
  4. essere casalinga o disoccupata, o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall’Inps o dal datore di lavoro per il periodo di maternità, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno, ovvero a € 1.740,60 per l’anno 2020;
  5. non aver superato € 17.416,66 di valore ISEE per l’anno 2020 (ISEE ordinario valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni);
  6. il figlio, la figlia , se non è nato/a in Italia o non è cittadino/a di uno stato dell'’Unione Europea, deve essere in possesso del permesso di soggiorno, ossia deve essere iscritto sul permesso di soggiorno di uno dei genitori.

Tutti i requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio devono essere posseduti all’atto della presentazione dell’istanza, pena esclusione dallo stesso.

Con circolare n. 48 del 29.03.2020, l’INPS ha comunicato che dal 10 aprile 2020 non è più prevista la compilazione e trasmissione del modello SR163.

Informazioni

Termini di conclusione:

30 giorni

Normativa di riferimento:

Art. 66 della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448 D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221; D.L. 3 maggio 2000, n. 130; D.P.C.M. 159/2013 in attuazione dei criteri indicati dall’art.5 del D.L. 06.12.2011, n. 201. Decreto applicativo – pubblicato nella G.U. n. 267 del 17.11.2014 – Suppl. ordinario.

Mezzi e modalità di comunicazione esito finale:

Comunicazione di conclusione del procedimento trasmessa al richiedente il beneficio

Modalità di avvio:

Istanza di parte