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DICHIARAZIONE DI NASCITA

Cos'é la dichirazione di nascita

E' la registrazione della nascita di una persona.

Quando avviene una nascita è obbligatorio presentare la dichiarazione di nascita per iscrivere il nuovo nato nel registro di Stato Civile e nell'Anagrafe. Con la registrazone della nascita l'individuo assume la propria identità personale ed acquista la capacità di essere titolare attivo e passivo di diritti.

Quando e dove va fatta la dichiarazione

  • Entro 3 giorni dall'evento, presso la direzione sanitaria dell'ospedale e/o casa di cura in cui è avvenuto il parto (il quale poi provvederà a inviare il documento al Comune di residenza della madre);
  • Entro 10 giorni dall'evento presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza della madre (oppure in quello di nascita del neonato);
  • Oltre il termine di 10 giorni, presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori; il dichiarante dovrà indicare le ragioni del ritardo (non vi sono penalità, ma il ritardo verrà segnalato al Procuratore della Repubblica)

I giorni vanno contati a partire dal giorno successivo alla nascita; nel caso in cui il 10° o 3° giorno cadano in giorno festivo, la scadenza viene spostata avanti di un giorno.

Chi effettua la dichiarazione

  • I genitori:

Se i genitori sono uniti tra loro da matrimonio, è sufficiente che si presenti un solo genitore.

Se i genitori non sono uniti tra loro da matrimonio, entrambi si dovranno pesentare per procedere al riconoscimento del figlio e sottoscrivere la dichiarazione. In caso di madre separata o divorziata la procedura è la stessa dei genitori non sposati.

  • un procuratore speciale;
  • medico od ostetrica che hanno assistito al parto di figlio naturale non riconosciuto. In questi casi si deve rispettare l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Se la madre non ha la residenza in Italia si può chiedere che la nascita venga registrata nel Comune di residenza del padre.

La madre di età inferiore ai 16 anni non può riconoscere la nascita del figlio, lo potrà fare solo successivamente.

I genitori stranieri non residenti in Italia dovranno effettuare la denuncia nel Comune o nella Direzione Sanitaria ove è avvenuta la nascita

Documentazione da presentare

  • Documento di identità non scaduto (se non si possiedono documenti d'identità, bisogna presentarsi con due testimoni, i cui documenti non siano scaduti, che attestano sotto la loro responsabilità l'identità del/dei genitore/i)
  • Attestazione di nascita rilasciata dal personale sanitario che ha assistito al parto

Nella dichiarazione deve essere indicato il nome scelto per il nascituro.

Gli adempimenti richiesti ai genitori

  • Compilazione e sottoscrizione della dichiarazione di nascita;

Per gli stranieri:

  • compilazione e sottoscrizione della dichiarazione inerente l'attribuzione del cognome e della cittadinanza secondo la legislazione del proprio paese;
  • i genitori stranieri che non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.

Codice Fiscale e certificazioni

L'Ufficiale di Stato Civile/Anagrafe dopo avere registrato la nascita, provvede ad iscrivere il neonato all'Anagrafe della Popolazione Residente e all'attribuzione del suo codice fiscale. Il Ministero delle Finanze trasmetterà il tesserino plastificato direttamente al domicilio.

Inoltre può rilasciare tutti i certificati o estratti che occorrono per il datore di lavoro.

 Per l'INPS, per avviare le pratiche di maternità o richiedere gli assegni familiari, è necessario autocertificare la nascita e lo stato di famiglia.

Costo

Nessuno.

Dove rivolgersi

Ufficio Stato Civile

Comune di Costa Volpino - Piazza caduti di Nassiriya 3, 24062

NOVITA': Il cognome materno

Con sentenza n° 286 del 21 diembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le disposizioni vigenti là dove - in presenza di COMUNE ACCORDO DEI GENITORI - non consentono di trasmettere al figlio/a - al momento della nascita o in caso di adozione compiuta da entrambi - il cognome materno, in aggiunta a quello paterno.

Dalla data di pubblicazione della sentenza, in presenza di accordo dei genitori è quindi possibile trasmettere ai figli anche il cognome materno.

Informazioni

Termini di conclusione:

in tempo reale

Normativa di riferimento:

Decreto del Presidente della Repubblica 3/11/2000 n°396, artt. 28-49 Legge 15/5/1997 n° 127 Sentenza Corte Costituzionale n° 286 del 21/12/2016 Il potere sostitutivo è in capo al Sindaco

Modalità di avvio:

Istanza di parte