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CONVIVENZE DI FATTO

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016, n° 76, "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n° 118 del 21 maggio 2016.

Chi può costituire una convivenza di fatto

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni che:

  • non siano vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, matrimonio o unione civile
  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale

e che intendono fare registrare volontariamente l'esistenza tra loro di una Convivenza di Fatto e, tramite notaio oppure avvocato, l'eventuale stipula di un contratto di convivenza relativo ai rapporti patrimoniali.

Il notaio o l'avvocato che provvede alla stipula del contratto di convivenza o all'autentica della scrittura privata, deve trasmetterla all'Anagrafe del Comune di residenza degli interessati entro 10 giorni dalla stipula, al fine dell'opponibilità ai terzi degli accordi patrimoniali in esso contenuti e dell'eventuale scelta del regime di comunione dei beni.

La stabile convivenza, dice la legge, viene accertata verificando l'iscrizione anagrafica e richiede quindi l'iscrizione nello stesso stato di famiglia, la cui competenza è dell'Anagrafe.

L'Ufficiale d'Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.

Come dichiarare una convivenza di fatto

Gli interessati devono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo allegato) unitamente alle copie dei documenti d'identità in corso di validità.

Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti della convivenza di fatto.

Come inoltrare la dichiarazione

La dichiarazione può essere inoltrata:

  • Personalmente, presso l'Ufficio Anagrafe

Può presentarsi anche solo un componente della convivenza di fatto purché in possesso della fotocopia del documento di identità del componente assente.

Scioglimento di una Convivenza di Fatto

Le parti possono comunicare al Comune lo scioglimento della convivenza di fatto (modulo allegato) in qualsiasi momento e con le stesse modalità della richiesta di registrazione, anche permanendo la coabitazione e l'iscrizione anagrafica.

Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà ad inviare all'altro componente una comunicazione.

Sottoscrizione di un Contratto di Convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in Comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve:

  • essere in forma scritta
  • essere atto pubblico o scrittura privata autenticata

In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme ed attestare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico

Queste caratteristiche formali sono da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione del contratto di convivenza.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall'avvenuta stipula tramite le modalità sopra indicate per inoltrare la dichiarazione, indicando all'oggetto "Contratto di Convivenza di fatto".

Risoluzione del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza si risolve in caso di:

  • accordo delle parti: il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede, se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni, lo scioglimento della stessa (si applicano le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale dei beni nel matrimonio)
  • recesso unilaterale: il notaio o l'avvocato che ricevono l'atto devono notificarne una copia all'altro contraente
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare al convivente di fatto l'estratto di matrimonio o d'unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza
  • morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l'estratto dell'atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Dove rivolgersi

Ufficio Anagrafe

Piazza caduti di Nassiriya 3, 24062 Costa Volpino, BG

Informazioni

Normativa di riferimento:

Legge 20 maggio 2016, n° 76 - commi da 36 a 65

ModalitĂ  di avvio:

Istanza di parte