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RILASCIO ATTESTAZIONI ANAGRAFICHE DESUNTE DALLO SCHEDARIO APR E NON RICONDUCIBILI A CERTIFICATI


Ufficio di riferimento

L'ufficio di competenza è l'Ufficio Anagrafe.

Piazza Caduti di Nassiriya 3, 24062 Costa Volpino, BG.

Scopo

Attestare stati desumibili dallo schedario APR.

Descrizione

Il cittadino deve fare richiesta all'Ufficio Anagrafe.

Gli interessati possono richiedere il rilascio di attestazioni direttamente allo sportello dell'Ufficio Anagrafe oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo: Piazza Caduti di Nassiriya 3, 24062 Costa Volpino, BG.

Qualora l'attestazione possa essere emessa in esenzione dall'imposta di bollo e da rimborso per spese di ricerca, la richiesta può pervenire anche per:

Se l'attestazione richiede delle ricerche d'archivio, il rilascio non potrà essere immediato e nella richiesta andrà indicato anche un recapito per le eventuali comunicazioni.

Attivazione

Istanza di parte.

Altri enti esterni coinvolti

Nessuno.

Documenti necessari

  • Richiesta con indicazione del tipo di attestazione, il periodo di riferimento e l'uso per il quale viene richiesto;
  • Copia del documenti di riconoscimento del richiedente;
  • Eventuale busta affrancata per la risposta con l'indicazione dell'indirizzo a cui inviare la risposta;
  • Eventuale marca da bollo da € 16,00 + € 0,52 di diritti di segreteria

Requisiti

Chiunque ne abbia interesse (persone fisiche o giuridiche) può richiedere la certificazione anagrafica necessaria per il perseguimento dei propri interessi, previa richiesta.

Termine del procedimento o della procedura a rilevanza esterna

Le attestazioni anagrafiche che richiedono ricerche d'archivio sono rilasciate entro 30 giorni dalla richiesta.

Le attestazioni che non richiedono una ricerca d'archivio, vengono rilasciate nell'immediato.

I certificati anagrafci sono TUTTI soggetti all'imposta di bollo pari a € 16,00 fin dall'origine, ai sensi del DPR 642/72, a meno che non siano previste specifiche esenzioni per il particolare uso al quale tali documenti sono destinati; in questi casi, la norma di esenzione deve essere espressamente indicata sui certificati.

  • Chi ritiene di aver diritto ad una esenzione, ha sempre l'obbigo di dichiarare la norma che la prevede, non potendo l'operatore suggerire eventuali cause di esenzione
  • Si sottolinea che non è rimessa in alcun modo alla discrezionalità dei vari Uffici che richiedono gli atti o dei funzionari che li emettono decidere in merito all'assolvimento o meno dell'imposta, così come non è nella facoltà del richiedente decidere se l'atto va in bollo oppure carta libera.

Costi a carico dell'utente

Per le attestazioni anagrafiche redatte in seguito a ricerca d'archivio, oltre all'eventuale pagamento dell'imposta di bollo, è previsto il pagamento di € 5,16 per i diritti di ricerca per ogni nominativo.

Una volta effettuata la ricerca, si è comunque tenuti al pagamento dei reltivi diritti di ricerca anchein caso disopravvenuto disinteresse.

Informazioni utili

Dal 1° gennaio 2012 gli organi della pubblica amministrazione e i privati gestori di pubblici servizi non possono più richiedere certificati per effetto della legge di stabilità (l. 183/2011) che ha modificato l'art. 40 del D.P.R. 445/2000.

Pertanto, da tale data gli uffici comunali rilasciano certificati anagrafici e di stato civile soltanto ad uso privato, in quanto nei rapporti con la pubblica amministrazion i certificati sono sempre sostituiti dalle corrispondenti autocertficazioni.

Nulla è variato quanto all'imposta di bollo e ai casi di esenzione che, di fatto, si riducono ai pochi casi previsti dalla legge.

Autocertficazione

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (ASL, INPS, Prefettura, scuole, ecc.) e con i privati gestori di pubblico servizio (RAI, ENEL, ecc.) tutti i certificati sono sostituiti dall'autocertificazione o dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Chi può richiedere certificazioni e attestazioni anagrafiche

L'interessato può sempre richiedere certficazioni riguardanti sè stesso e la propria famiglia, presentandosi allo Sportello dell'Ufficio Anagrafe ed esibendo un documento d'identità.

Chiunque altro ne abbia interesse (persone fisiche o giuridiche) può parimenti chiedere la certificazione anagrafica necessaria per il perseguimento di un interesse giuridicamente tutelato, presentando richiesta scritta che indichi le suddette motivazioni e allegando copia di un documento di riconoscimento.

L'Ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.

Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici (ad eccezione delle notizie concenenti la professione o il titolo di studio) può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse.

Certificati e attestazioni da produrre all'estero

Se il certificato deve essere consegnato all'estero, la firma dell'Ufficiale d'Anagrafe dovrà essere legalizzata o apostillata dall'apposito Ufficio presso la Prefettura di Bergamo.

Informazioni

Termini di conclusione:

ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DELLA RICHIESTA

Normativa di riferimento:

D.P.R. N° 223/1989 l. 1228/1954 D.P.R. 223/1989 D.P.R. 642/81972 Il potere sostitutivo è in capo al Sindaco D.P.R. n° 445/2000 L. 183/2011

Mezzi e modalità di comunicazione esito finale:

- MAIL - PEC - POSTA - BREVI MANU

Eventuale operatività:

Silenzio rifiuto

Modalità di avvio:

Richiesta