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PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

 

La pubblicazione di matrimonio è una promessa pubblica, preliminare al matrimonio (ma che non obbliga a contrarre matrimonio) che si chiede all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.

Lo scopo della pubblicazione è quello di accertare che i richiedenti siano in possesso dei requisiti e delle condizioni volute dalla Legge per contrarre matrimonio.

Modalità

E' importante che almeno uno dei futuri sposi si rivolga personalmente all'Ufficio di Stato Civile per fornire le informazioni necessarie, con anticipo di almeno 1 mese rispetto alla data prevista per il matrimonio.

Detto ufficio provvederà a verificare l'inesistenza d'impedimenti alla celebrazione del matrimonio e fisserà un appuntamento ai futuri sposi.

Il giorno stabilito, i futuri sposi sottoscriveranno il verbale della pubblicazione di matrimonio, che sarà poi allegato all'atto di matrimonio e, in caso di matrimonio civile, prenderanno accordi per la celebrazione del matrimonio e per la scelta del regime patrimoniale.

Affissione

La pubblicazione deve rimanere affissa all'Albo delle Pubblicazioni di Matrimonio del Comune di residenza di entrambi gli sposi per almeno 8 giorni.

Il certificato dell'eseguita pubblicazione è rilasciato a partire dal 4° giorno successivo al compimento della pubblicazione ed è valido 180 giorni. Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

Requisiti

  • Aver compiuto 18 anni di età

CASO PARTICOLARE: i minorenni che hanno compiuto 16 anni possono richiedere le pubblicazioni di matrimonio soltanto dopo aver ottenuto dal competente Tribunale dei Minorenni l'apposito decreto previsto dall'art. 84 del Cod. Civ.

  • almeno uno degli sposi, essere residente a Costa Volpino

Casi particolari: vedove, divorziate e cittadini stranieri

  • Le vedove e le divorziate non possono contrarre matrimonio se non dopo 300 giorni dallo scioglimeno, annullameto o cessazone degli effetti civili del precedente matrimonio.  Il Tribunale con Decreto può autorizzare (prima dei 300 gorni) il matrimonio, quando è escluso lo stato di gravidanza.  In alternativa, per le divorziate è ammessa la presentazione della copia della sentenza di divorzio con l'indicazione dell'art. 3 Legge 898/1970.
  • I cittadini stranieri:

I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.

Nel caso del cittadino straniero residente in Italia, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, da richiedere all’Ufficio di stato Civile del Comune di residenza anagrafica.

Nel caso di celebrazione di matrimonio in cui entrambi i cittadini stranieri non siano domiciliati e non siano residenti in Italia non vengono effettuate le pubblicazioni, ma la documentazione da presentare è di seguito riportata:

1.Passaporto o documento di identità personale.

2.Nulla-Osta.

Per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia, Repubblica Moldova), il nullaosta è sostituito dal certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia. Tale certificato, come specificato nella circolare del Ministero dell'Interno del 21/01/2005 n. 4, non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è certificazione sufficiente per procedere alle pubblicazioni ed al successivo matrimonio di uno straniero, cittadino di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione. Il nulla-osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve inoltre riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino italiano (seguono le generalità).

Inoltre all'Ufficiale dello Stato Civile Italiano che deve procedere alla pubblicazione compete accertare l'assenza degli impedimenti previsti dagli artt. 84 (Eta') - 85 (Interdizione per infermità di mente), 86 ( Libertà di stato), 87 (Parentela, Affinità, Adozione e affiliazione), 88 (Delitto).

Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente Autorità del Paese d’origine.

Qualora l'Ufficiale dello Stato Civile accerti la presenza di impedimenti al matrimonio, deve rifiutare le richieste pubblicazioni, rilasciando certificato con le motivazioni del rifiuto che gli interessati potranno impugnare in Tribunale.

Il Nulla osta può essere rilasciato:

1.   Dall’Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente. Sono esenti da tale legalizzazione i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldava, Romania (03.04.2012) Serbia Montenegro (ex Jugoslavia), Slovenia, Svezia e Turchia

2.   Oppure dall’Autorità competente del proprio Paese (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l’Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all’estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall’Autorità Italiana nello stesso Stato (Consolato o Ambasciata d’Italia).

Il Nulla-osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall'Autorità estera né da autocertificazione.

Le generalità riportate sul nulla osta devono coincidere esattamente con quelle indicate sul passaporto

         Cittadini Statunitensi: Al posto del Nulla-Osta il cittadino di nazionalità STATUNITENSE deve produrre:

1-     dichiarazione giurata resa davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura competente;

2-     atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre    matrimonio in base alla Legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all'Autorità italiana competente: Console italiano all'estero, Cancelleria del Tribunale di Bergamo, Notaio.

         Cittadini Australiani: in sostituzione del Nulla-Osta il cittadino di nazionalità AUSTRALIANA deve produrre i seguenti documenti:

1-dichiarazione giurata resa davanti al Console dell’Australia in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura competente.

3-     Documenti (atto di nascita, certificato di stato libero) rilasciati dalle competenti Autorità in Australia dai quali risulti la prova che in base alle leggi a cui l’interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. Qualora i documenti di cui al numero 2) non siano disponibili, l’interessato deve presentare un atto notorio (consiste in una dichiarazione giurata resa dall’interessato in presenza di due testimoni) fatto davanti all’Ufficiale dello Stato Civile italiano, da cui risulti che in base alle leggi vigenti in Australia, nulla osta al matrimonio che egli intende contrarre in Italia.

         Cittadini Britannici: le Circolari n. 6/2013 e 10/2015 prevedono la nuova procedura della documentazione necessaria ai cittadini britannici residenti nel Regno Unito che intendono sposarsi in Italia; possono presentare nulla-osta rilasciato dall'autorità consolare britannica in Italia, o presentare le pubblicazioni nel Regno Unito seguendo la procedura descritta nella predetta circolare ossia con un "Certificato di non impedimento", rilasciato dall'autorità locale del paese di provenienza, e una "Dichiarazione giurata bilingue" resa dagli interessati presso un avvocato o un notaio britannici che deve essere legalizzata. A integrazione di quanto sopra, con la successiva nota n. 47 del29.04.2015 e Circ. n. 10/2015, anche i cittadini britannici che intendono sposare un cittadino irlandese e i cittadini britannici residenti in un paese terzo, possono presentare sia il Nulla Osta consolare oppure, alternativamente, un "Certificato di non impedimento" rilasciato dal Registry Office Britannico e tradotto, assieme ad una "Dichiarazione giurata bilingue" resa dagli interessati presso un avvocato o un notaio britannici, presentata direttamente dai nubendi al competente Ufficio di Stato Civile italiano per la celebrazione del matrimonio.

         Cittadini della Danimarca: in base alla circolare n.18 del31.10.2014 per i cittadini danesi che intendono contrarre matrimonio in Italia l'autorità competennte a rilasciare il nulla osta di cui all'art.116 del C.C. è l'autorità d'Anagrafe del comune di residenza in Danimarca in lingua danese, inglese e tedesco con traduzione effettuata dal traduttore giurato in Danimarca (su tale documento verrà apposta l'apostille, come previsto dalla Convenzione dell'Aja del 05 ottobre 1961).

         Cittadini della Finlandia: in base alla circolare n. 1 del 17.01.2014 i cittadini finlandesi che intendono contrarre matrimonio in Italia l'autorità competente a rilasciare il nulla osta di cui all'art.116 del C.C. è l'autorità amministrativa locale.

         Cittadini della Francia: in base alla circolare n. 15 del 21.10.2015 i cittadini francesi dal 01.09.2015 tutti i servizi inerenti lo stato civile sono di competenza della Sezione Consolare a Roma e di conseguenza il Consolato Generale di Francia a Milano non è più competente in materia.

         Cittadini della Lituania: in base alla circolare n. 2 del17.01.2014 per i cittadini lituani che intendono contrarre matrimonio in Italia le autorità competenti a rilasciare il nulla osta di cui all'art. 116 del C.C. sono gli Uffici Comunali di Stato civile lituani.

         Cittadini Messicani: in base alla circolare n. 11 del 22.09.2015 per i cittadini messicani che intendono contrarre matrimonio in Italia dal 14.05.2015 il nulla osta al matrimonio sarà sostituito dai certificati rilasciati dai Registri Civili degli Stati Messicani sono gli unici certificati che attestano lo stato Civile di una persona in particolare il nuovo certificato di "Constancia de Inexistencia de Registro", attesta che non risultano registrazioni a nome dell'interessato.

         Cittadini Norvegesi: il cittadino di nazionalità norvegese deve produrre il nulla osta rilasciato dal Comune di residenza in Norvegia, tradotto da traduttore giurato in Norvegia, legalizzato con Apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja.

         Cittadini Moldavi: in base alla circolare n. 27 del 22.09.2010 a decorrere dal 10.06.2010 il nulla osta al matrimonio di cui all'art.116 del C.C. sarà sostituito dal Certificato di capacità matrimoniale aderendo alla Convenzione di Monaco n. 20 del 05.09.1980.

         Cittadini Siriani: in base alla Circolare n. 3 Prot. n. 2496 del 24.01.2014 per i cittadini siriani residenti che intendono contrarre matrimonio in Italia, il nulla osta al matrimonio di cui all'art. 116 del C.C., dovrà essere rilasciato dall’Ambasciata di Siria a Vienna.

         Cittadini Svedesi: il cittadino svedese residente in Svezia che intende sposarsi in Italia deve produrre il nulla-osta rilasciato dall'Anagrafe del Comune di residenza del cittadino svedese, in lingua svedese, con traduzione in italiano effettuata da un traduttore giurato che ne attesterà anche la conformità all'originale. La documentazione così prodotta dovrà essere debitamente legalizzata mediante Apostille (Convenzione dell'Aja del 5/10/1961). Il nulla-osta continuerà ad essere rilasciato dall'autorità diplomatica svedese in Italia solo in caso di matrimonio da contrarre in Italia da cittadini svedesi qui residenti.

         Cittadini Polacchi: competente al rilascio del nulla osta è il capo dell’Ufficio di stato civile polacco esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con apostille. Solo nel caso in cui il cittadino polacco residente all’estero non ha avuto la residenza in Polonia o non sia in grado di risalire all’ultimo luogo di residenza in Polonia o non sia partito dalla Polonia prima del compimento di 16 anni e risieda permanentemente all’estero, il nulla osta sarà rilasciato dal console in Italia.

Rifugiato politico: Alla persona che abbia acquisito la condizione di “rifugiato” si dovrà applicare la legge dello Stato di domicilio o della residenza, in pratica la legge italiana. Attenzione però, la condizione di “rifugiato” dovrà risultare da apposita certificazione dell’Alto Commissariato per i rifugiati (O.N.U.) e l’ufficiale di Stato Civile dovrà cercare di verificare l’insussistenza degli impedimenti al matrimonio tramite i documenti che l’interessato sarà in grado di produrre e le dichiarazioni che lo stesso potrà rendere.

Documenti da presentare

I documenti richiesti sono:

  • documento d'identità dei nubendi (carta d'identità, patente o passaporto)
  • codice fiscale dei nubendi
  • per i cittadini stranieri, nulla osta al matrimonio (previsto dall'art. 116 del Codice Civile) rilasciato dall'Autorità Consolare o il documento previsto dal paese d'origine come descritto sopra

In caso di matrimonio religioso, gli interessati devono presentare la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro di altro culto.

N.B.: Per effetto di accordi internazionali, sono esenti dalla legalizzazione gli atti degli Stati appartenenti alla CEE.

Costo

Marca da bollo da € 16,00 per l'atto di pubblicazione di matrimonio.

Per i matrimoni civili:

se celebrati durante il normale orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile: non è previsto nessun costo

se celebrati fuori dall'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile:

  • Durante la settimana lavorativa: € 100
  • Sabato: € 100
  • Domenica: € 200

Dove Rivolgersi

Ufficio Servizi Demografici - Ufficio dello Stato Civile

 

E' opportuno che i nubendi, per questioni di trascrizione dell'atto di matrimonio, NON traferiscano la residenza nel periodo che intercorre dalla data delle pubblicazioni alla data del matrimonio.

Informazioni

Termini di conclusione:

Dalla data della pubblicazione 8 giorni + 3 per le eventuali opposizioni

Normativa di riferimento:

CODICE CIVILE art. 116 Legge n. 1195 del 13.10.1965,"Scambio di note tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d’America" Legge n. 950 del 19.11.1984, "Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre 1980" Legge n. 218 del 30.5.1995, "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" art.27 Il potere sostitutivo è in capo al Sindaco D.P.R. 3.11.2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127" Legge n. 233 del 27.09.2002, Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell’Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendono contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e 11 aprile2000. Circolari Min Interno citate per le casistiche trattate.

Modalità di avvio:

Istanza di parte