RICHIESTA DI TRASCRIZIONE DI SENTENZA STRANIERA DI DIVORZIO | Elenco procedimenti | Elenco delle tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento | Attività e procedimenti | Amm. Trasparente

RICHIESTA DI TRASCRIZIONE DI SENTENZA STRANIERA DI DIVORZIO

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO:

La sentenza di divorzio emessa in uno stato estero può essere riconosciuta valida in Italia, a condizione che vi siano i requisiti previsti dall'art. 64 legge n. 218/1995 o dal Regolamento CE n. 2201/2003.
 
La sentenza straniera di divorzio che riguarda: - cittadini italiani - coppia di cui almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano - cittadini stranieri che abbiano contratto matrimonio in Italia, può essere riconosciuta efficace in Italia con un procedimento di stato civile. Il provvedimento è trascritto e annotato nei registri di Stato Civile.
 
La documentazione necessaria dev'essere trasmessa all'Ufficio di Stato Civile dove è registrato il matrimonio in Italia (comune di celebrazione in Italia o di trascrizione dell'atto se il matrimonio è stato celebrato all'estero) dalla competente Autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, che ne valuta i requisiti, provvede alla traduzione e all'eventuale legalizzazione. In alternativa la documentazione può essere prodotta personalmente dal richiedente presso l’ufficio di Stato Civile.
 
Nel caso l’invio sia effettuato da parte della competente Autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, è necessario che gli interessati prendano contatti con la stessa. Nel caso di consegna diretta all'Ufficio di Stato Civile da parte degli interessati, è necessario rivolgersi all'ufficio diStato Civile, che valuterà la completezza e regolarità della documentazione.
 
La sentenza di nullità ecclesiastica viene delibata dalla Corte d'Appello.
 
REQUISITI:
 
La sentenza straniera di divorzio deve riguardare:
- cittadini italiani;
- coppia di cui almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano;
- cittadini stranieri che abbiano contratto matrimonio in Italia.
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
 
Documento d’identità
 
Nel caso di sentenze emesse nei Paesi Extra UE e in Danimarca, nonchè quelle emesse prima del primo marzo 2001 nei Paesi della Comunità Europea (Legge 218/1995) i documenti da presentare sono:
- istanza;
- sentenza di divorzio, in originale o in copia conforme all'originale, rilasciata dall'Autorità Giudiziaria straniera;
- certificazione che la sentenza è passata in giudicato a norma della Legge vigente nello Stato di emissione così come previsto dall'art. 64, punto D della Legge 218/1995.
 
La sentenza e l'attestazione di passaggio in giudicato (se fatta con atto separato) dovranno essere legalizzate dall'Autorità Diplomatica italiana all'estero o con l'apposizione dell'Apostille prevista dalla Convenzione dell'AIA (qualora lo Stato in questione avesse aderito a tale convenzione), tradotte dall'Autorità Diplomatica Italiana all'estero o da un traduttore giurato (con firma legalizzata).
Se la traduzione è effettuata in Italia da un traduttore necessita che sia giurata dinanzi al Cancelliere del Tribunale.
E' necessaria la dichiarazione degli interessati (cittadini italiani) per i punti B-E-F dell'art. 64 della Legge 218/1995.
 
Nel caso di decisioni emanate da autorità di Paesi appartenenti all’Unione Europea (esclusa la Danimarca) emesse dopo il 1° marzo 2001 (Regolamento C.E. 1347/2000 entrato in vigore il 1° marzo 2001 sostituito dal Regolamento C. E. 2201/2003 entrato in vigore il 1° marzo 2005), i documenti da presentare sono:
- istanza;
- certificato di cui all'art. 39 del regolamento C.E. 2201/2003 esente da legalizzazione, in originale;
- se necessaria, copia autentica della decisione emessa dell'Autorità straniera esente da legalizzazione.
 
Se necessita la traduzione, deve essere effettuata:
- o dall'Autorità diplomatica all'estero;
- o dal traduttore giurato all'estero (firma legalizzata dall'Autorità Diplomatica Italiana all'estero o con apposizione dell'Apostille prevista dalla convenzione dell'AIA);
- o in Italia dal traduttore (traduzione giurata dinanzia al cancelliere del Tribunale).
 
Se si tratta di DECISIONE CONTUMACIALE si deve inoltre produrre:
- l'originale o copia autentica del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto è stato notificato o comunicato al contumace;
- documento che il convenuto ha accettato la decisione.
 
Anche a questi documenti deve essere allegata una traduzione come sopra indicata.
- è necessaria la dichiarazione degi interessati (cittadini italiani) per i punti C-D dell'art. 22 Regolamento C.E. 2201/2003
 
COSTO
 
Per tale atto dovrà essere corrisposto l’importo relativo al costo della marca da bollo da apporre sull’istanza.

Informazioni

Termini di conclusione:

Il provvedimento di divorzio viene trascritto e annotato sull'atto di matrimonio entro 30 giorni dalla data in cui tutti i documenti necessari, corretti dal punto di vista formale e sostanziale, pervengono all'Ufficio di Stato Civile dove è registrato l'atto di matrimonio.

Normativa di riferimento:

L. n. 55 del 6 maggio 2015 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi". Regolamento C.E. n. 2201/2003, Regolamento (U.E.) n. 1259/2010 D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici" D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative L. n. 218 del 31 maggio 1995 "Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato"

Modalità di avvio:

Istanza di parte