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AMMISSIONE AD ASSEGNO PER NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI

E’ un assegno che spetta alle famiglie che hanno almeno 3 figli/e minori iscritti/e nella propria scheda anagrafica e che dispongono di patrimoni e redditi limitati. Salvo modifica della normativa al momento è possibile richiedere l'assegno ogni anno, sino alla permanenza dei requisiti richiesti. La richiesta non è automatica ma va presentata di anno in anno

Il nucleo familiare deve essere composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli/e propri/e e sui/sulle quali esercita la potestà genitoriale.

Ai/alle  figli/e minori del richiedente sono equiparati i/le figli/e del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo.

Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica.

Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno/a dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso i terzi ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184 del 1983.

Per presentare domanda è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

1)    residenza nel Comune di Costa Volpino al momento della presentazione della richiesta;

2)    trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • cittadino italiano o di stato membro dell’Unione Europea;
  • cittadino titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo UE ovvero coniugato con cittadino italiano o cittadino di stato membro dell’Unione Europea;
  • cittadino rifugiato politico;
  • apolide;
  • titolare di permesso per protezione sussidiaria;
  • cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal Dlgs 40/2014;
  • cittadino titolare di permesso di soggiorno per “motivi familiari”;
  • cittadino che abbia soggiornato legalmente almeno due stati membri e i suoi familiari e superstiti (art. 12 comma 1 lettera e della direttiva 2011/98/UE).
  • cittadino di paesi terzi regolarmente soggiornante nel territorio italiano, con un permesso di soggiorno che, ai sensi dell’art. 3 paragrafo 1 lettera b della direttiva europea 2011/98, consente di esercitare una attività lavorativa;

3)    i/le figli/e minori devono essere iscritti/e nella stessa scheda anagrafica del/della richiedente, per tutto il periodo dell’erogazione dell’assegno;

4)    il valore ISEE del nucleo famigliare non deve essere superiore a € 8.788,99 per l’anno 2020 (ISEE ordinario valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni).Tutti i requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio devono essere posseduti all’atto della presentazione dell’istanza, pena esclusione dallo stesso.

Il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si è verificata l'iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.

Il diritto all’assegno nel corso dell’anno di erogazione cessa nei seguenti casi:

  • qualora venga meno la presenza di tre minori nella famiglia del/della richiedente;
  • qualora venga meno la residenza nel Comune di Costa Volpino del/della richiedente o di almeno uno dei tre figli minori;
  • al compimento della maggiore età dei figli.In questo caso, il diritto all'assegno cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore.

L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:

  • sino ad un importo massimo di € 1.886,82 per l’anno 2020
  • per un periodo di dodici mesi e tredici mensilità;
  • per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori nello stato di famiglia del/della richiedente;

L’INPS effettua il pagamento degli assegni con cadenza semestrale posticipata, pertanto saranno erogati due assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente.

Le domande devono essere presentate perentoriamente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio (ad esempio: per ottenere gli assegni relativi all'anno 2020, il richiedente deve presentare la domanda entro il 31/01/2021).

Con circolare n. 48 del 29.03.2020, l’INPS ha comunicato che dal 10 aprile 2020 non è più prevista la compilazione e trasmissione del modello SR163.

Informazioni

Termini di conclusione:

Le pratiche vengono di norma valutate con cadenza mensile garantendo l'evasione delle domande presentate entro non oltre i 45 giorni antecedenti al momento in cui l'INPS mette in pagamento gli assegni familiari (15 maggio e 15 dicembre).

Normativa di riferimento:

Art. n. 65 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 come modificato dall’art. 50 della L. 17 maggio 1999 n. 144 D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221; D.L. 3 maggio 2000, n. 130; D.P.C.M. 159/2013 in attuazione dei criteri indicati dall’art.5 del D.L. 06.12.2011, n. 201. Decreto applicativo – pubblicato nella G.U. n. 267 del 17.11.2014 – Suppl. ordinario.

Mezzi e modalità di comunicazione esito finale:

Comunicazione di conclusione del procedimento indirizzata al richiedente il beneficio.

Modalità di avvio:

Istanza di parte