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Cos'è l'accesso civico
L'accesso civico è un diritto introdotto dall'art. 5 del d.lgs. 33/2013 che consente a chiunque - senza indicare motivazioni né sostenere costi - di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati per i quali la legge prevede la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito web.
Come esercitare l'accesso civico
La richiesta di accesso civico va presentata in carta libera (allegando copia della carta d’identità in corso di validità) indirizzandola a
Comune di Costa Volpino,
Piazza Caduti di Nassiriya, 3 – 24062 Costa Volpino (BG)
Alla c.a. del Responsabile della Trasparenza dott. Giovanni Barberi Frandanisa
E' possibile effettuare la stessa richiesta inviando l'apposito modulo firmato digitalmente tramite PEC indirizzandola alla seguente casella mail: protocollo@pec.comune.costavolpino.bg.it oppure tramite mail ordinaria allegando la propria carta d'identità e il relativo modulo firmato a penna all'indirizzo: protocollo@comune.costavolpino.bg.it
Nome che regolano l'accesso civico:
- La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita
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L'amministrazione, entro trenta giorni dalla richiesta, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il
collegamento ipertestuale a quanto richiesto - Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già' pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (in caso di necessità nominato ad acta dal Sindaco) di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104